
Incentivi alla produzione di energie rinnovabili: le semplificazioni sul fotovoltaico per privati e imprese e privati nel Decreto Energia.
Procedura Abilitativa Semplificata, detta anche “PAS” , per l’installazione di fotovoltaico, semplificazioni determinate tipologie di impianti nelle zone industriali, piano nazionale per l’agro voltaico: sono le principali novità per il rilancio delle rinnovabili inserite nel decreto Energia.
Il provvedimento contiene misure di contrasto al caro energia ma anche importanti liberalizzazioni per incentivare le rinnovabili. Cosa si prevede sulle semplificazioni in materia fotovoltaico?
Semplificazione Fotovoltaico: procedura abilitativa semplificata

La procedura PAS è ora consentita per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e principali attività lavorative di connessione e infrastrutture, localizzati in aree a scopo industriale, produttiva o commerciale, in discariche o lotti di discarica chiusi e ricostruiti, in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale.
La procedura semplificata sul fotovoltaico verrà adoperata ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici che verranno realizzati nelle aree classificate competenti di potenza fino a 10 MW, agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e che non siano distanti non più di tre chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Infine, PAS anche per gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Fanno eccezione gli impianti installati in bacini d’acqua che si trovano all’interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000. E’ previsto un decreto ministeriale (Transizione ecologica, Infrastrutture, Economia) per i criteri di inserimento e integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale.
Impianti fotovoltaici con moduli a terra

Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra con potenza elettrica inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee,
non sottoposte alle norme di tutela, culturale e paesaggistica sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata.
Impianti rinnovabili in zone industriali
Per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici e termici: l’installazione in aree industriali, anche su strutture di sostegno appositamente realizzate, è prevista in deroga ai piani urbanistici, fino a copertura del 60% dell’area industriale.
Installazione impianti fotovoltaici sugli edifici
Sono interventi che non richiedono permesso , sono quindi realizzabili in edilizia libera. In pratica, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi.

Stesso discorso (niente permessi) se gli impianti sono realizzati su strutture e manufatti fuori terra già esistenti diversi dagli edifici (compresi quelli all’interno dei comprensori sciistici), e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, gli eventuali potenziamenti o adeguamenti. Fanno eccezione le aree o gli immobili di interesse pubblico (in questo caso, ci vogliono autorizzazioni specifiche per l’installazione degli impianti).
Estensione modello unico semplificato
Il modello unico introdotto dal decreto legislativo 199/2021 viene esteso agli impianti fotovoltaici sul tetto degli edifici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. Si tratta di una nuova modifica, dopo che era appena stata innalzata da 20 a 50 kW di potenza la possibilità di utilizzare il modello semplificato per gli impianti fotovoltaici. Ora l’articolo 10 della normativa prevede l’ulteriore utilizzo fino a 200 KW.
In realtà, non è chiaro se la misura riguardi solo gli impianti fotovoltaici o anche per altre energie rinnovabili, Ma il modello unico in realtà si riferisce in genere ai soli impianti fotovoltaici e il fatto che si parli di estensione agli impianti sopra i 50 kW conferma questa interpretazione.
Agro voltaico
E’ previsto un Piano nazionale per la riorganizzazione degli impianti serricoli in siti agro energetici, da attuare con decreto del ministero della Transizione ecologica, con l’obiettivo di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio agricolo nazionale e di favorire la riconversione per un efficiente reimpiego.

Il Piano dovrà, fra le altre cose, rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli, favorendone la riconversione da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell’ energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell’energia necessaria al proprio funzionamento, favorire gli investimenti nel fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo, incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia, favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas. Tutti i dettagli su obiettivi e linee guida del piano sono inserite nell’articolo 11-bis del decreto.
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