Controllo annuale non obbligatorio. La corretta manutenzione.
Il controllo annuale della caldaia non è obbligatorio, quindi attenzione a quelle aziende che sostengono che lo sia per convincerci a contattare un tecnico anche quando non serve.
La manutenzione della caldaia rimane comunque molto importante ma non è detto che debba essere annuale. Ovviamente se temete che la vostra caldaia abbia dei problemi dovrete contattare repentinamente un esperto. È bene sapere però che la frequenza di manutenzione dipende dal modello di caldaia che avete a disposizione ed è riportata sul libretto di istruzioni.
Manutenzione della caldaia
La normativa più recente sui controlli per le caldaie sostiene che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia non è annuale ma deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità indicate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione, rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
Inoltre secondo la legge: “Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.
Quindi è sempre in vigore l’obbligo di affidare la manutenzione della caldaia a ditte abilitate ma la periodicità dei controlli varia a seconda di quanto stabilito dalle istruzioni tecniche relative alla caldaia stessa.
E se le istruzioni non sono disponibili, dopo un primo controllo da parte del manutentore sarà lo stesso esperto a segnalare la periodicità necessaria per le manutenzioni successive.
Controllo dei fumi
Il controllo dei fumi va effettuato ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se è alimentato a Gpl per quanto riguarda tutte le comuni caldaie domestiche e condominiali fino a 100 kW.
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