Quando e come sono ammessi?
Un Fondo pensione, in qualità di soggetto passivo Ires, può beneficiare delle agevolazioni previste dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate tramite “cessione del credito d’imposta” o “sconto sul corrispettivo”?
Questa è la domanda posta recentemente all’Agenzia delle Entrate, sulla quale proprio la Divisione Contribuenti si è espressa, chiarendo come e quando la detrazione può essere riconosciuta.
Come più volte specificato dal legislatore, alle agevolazioni previste dall’Ecobonus possono avere accesso i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo idoneo. Si tratta, nello specifico, di persone fisiche, compresi:
Esercenti arti e professioni;
Enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale;
Società semplici;
Le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
E da ultimo, anche i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili da essi posseduti o detenuti a prescindere dalla loro qualificazione come “beni merce”, “strumentali” ovvero “patrimoniali”.
Tali principi, si applicano anche agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa”, ammessi al cd. “Sismabonus”.
Per quanto riguarda invece il Bonus facciate, sono legittimati a fruirne tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo all’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Quando e come i fondi pensione sono ammessi alle agevolazioni delle detrazioni edilizie
I titolari di fondi pensione preesistenti, in qualità di soggetto Ires potranno accedere, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, alle detrazioni previste per la riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle facciate degli immobili (Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate).
Delle agevolazioni, il Fondo pensione potrà ancora usufruire, ma ricorrendo alle modalità alternative, ovvero: potrà optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione delle detrazioni in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 decreto Rilancio.
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