CONDONO EDILIZIO: ABUSI EDILIZI, ORDINE DI DEMOLIZIONE E SANATORIA EDILIZIA: LA NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria annulla automaticamente l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna?
Ha risposto a questa domanda la sentenza della Corte di Cassazione 18 febbraio 2021, n. 6336 che ci consente di approfondire tanti argomenti che riguardano la sanatoria degli abusi edilizi, il condono e la natura dell'ordine di demolizione.
i giudici dell'ultimo grado di giudizio hanno ricordato che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è annullato automaticamente dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Il secondo condono edilizio, dunque, individua delle specifiche limitazioni per la sanabilità degli illeciti edilizi, distinguendo a seconda che l'abuso abbia comportato:
l'ampliamento dell'immobile preesistente;
la realizzazione di una nuova costruzione.
Nel caso di ampliamento, le opere abusive non devono aver comportato un ampliamento di volumetria superiore al 30% della costruzione originaria ovvero, a prescindere dalla percentuale di ampliamento, una cubatura superiore ai 750 metri cubi.
Nel caso di nuova costruzione, l'unico limite è quello dei 750 metri cubi di volumetria.
In materia di condono edilizio ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono.
La conseguenza è che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera.
Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile.
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