Lavori con bollino.
Dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti dopo le modifiche legislative alla detrazione del 110%
Per le opere di ammontare complessivamente superiori a 70 mila euro, l'indicazione del contratto collettivo di lavoro nell'atto di affidamento dei lavori e nella relativa fattura resta esclusivamente a carico dell'impresa che nell'esecuzione utilizza dipendenti. Escluse, invece, dall'obbligo le imprese individuali (anche con collaboratori) e le società che utilizzano i soci-lavoratori.
Con una dichiarazione sostitutiva dell'impresa, l'omissione risulta sanabile sebbene limitatamente al caso della mancata indicazione in fattura.
Così l'Agenzia delle entrate, ha fornito i primi chiarimenti, dopo le recenti modifiche legislative alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus per infissi a taglio termico) e all'opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.
Con riferimento alle attestazioni di congruità delle spese viene chiarito che i criteri individuati per accertare la detta congruità devono ritenersi applicabili, in estensione, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, a quelli di pulitura e tinteggiatura esterna e per gli interventi destinati al recupero edilizio.
Infissi a taglio termico: visto di conformità
Nel rilascio del visto di conformità, per la fruizione delle diverse detrazioni, si rende necessario che le relative spese siano separatamente indicate nel documento giustificativo (fattura), dividendo le spese del visto in relazione alle diverse tipologie di intervento, poiché le stesse rientrano nei massimali specifici; stesso discorso per le spese relative alle attestazioni di congruità, giacché il costo sostenuto per le relative spese professionali deve essere imputato a ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.
In presenza di esonero dal rilascio del visto (lavori per infissi a taglio termico inferiori a 10 mila euro o in edilizia libera), sia in ipotesi di cessione della detrazione o di sconto in fattura, la comunicazione dell'opzione può essere presentata anche direttamente dal contribuente, in aggiunta all'intermediario abilitato.
Per verificare il limite dei 10 mila euro è necessario considerare tutte le spese agevolabili riferibili agli interventi oggetto del titolo abilitativo, a prescindere dal numero dei fruitori, comprendendo anche quelli in edilizia libera eventualmente presenti e la soglia deve essere calcolata in relazione all'intervento complessivo, non rilevando che lo stesso sia realizzato in periodi d'imposta differenti, mentre per gli interventi eseguiti sulle parti comuni l'importo da considerare è quello complessivo e non della parte di spesa posta a carico del singolo condomino.
Cessione del credito
Dall'1/1/2022 è possibile procedere con la cessione del credito riferito alla realizzazione o acquisto del box pertinenziale corrispondente, quindi, alle quote non fruite, riferibili agli importi dal 2020 al 2021, e, per lo sconto in fattura, per gli importi versati dal 1° gennaio scorso.
Con riferimento al divieto di cessione, a partire dal 26/2/2022 la cessione del credito può essere eseguita tre volte (la prima a favore di chiunque e le due verso soggetti qualificati) con la conseguenza che per lo sconto in fattura l'impresa esecutrice può cedere il credito a un cessionario qualunque, il quale può girare il credito esclusivamente a banca o soggetto finanziario mentre nel caso di cessione del credito, il cessionario può cedere il credito acquisito soltanto alla banca o altro soggetto finanziario e, quest'ultimo, ad altro soggetto indicato dalla norma; la circolare poi affronta i passaggi per le comunicazioni trasmesse entro il 16 febbraio scorso, distintamente tra cessione e sconto, e il divieto di cessioni parziali, dovendo ritenere possibile la cessione delle singole rate annuali ma non la cessione parziale della singola rata annuale.
Contratto di appalto
Infine, in presenza di un datore di lavoro, che esegue lavori di ammontare superiore a 70 mila euro è fondamentale che le prestazioni siano indicate nel contratto di appalto, nel rispetto dei Ccnl, nazionali o regionali, del settore edile; l'assenza dell'indicazione determina la mancata fruizione del bonus per infissi a taglio termico, sanabile solo per la mancata indicazione in fattura con l'ottenimento di una dichiarazione sostitutiva da parte dell'impresa in cui la stessa attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori, da esibire a richiesta all'amministrazione finanziaria.
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