È POSSIBILE SOSTITUIRLI CON IL BONUS 110%?
Questa è una delle domanda che si pongono molti contribuenti interessati ad avviare dei lavori nelle proprie abitazioni stimolati dalla possibilità di accedere al superbonus 110%.
La risposta è SI, e ora arriva anche la conferma dall’Agenzia delle Entrate!
STUFA A PELLET E SCALDABAGNO A POMPA DI CALORE: QUANDO?
A sollevare il dubbio è stato proprio un contribuente che si è rivolto al fisco attraverso la procedura dell’interpello.
Il contribuente, nella documentazione presentata all’Agenzia delle Entrate, ha l’intenzione di «sostituire una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria con l’installazione di due impianti diversi. Uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e una termostufa a pellet per il riscaldamento dell’abitazione».
Il contribuente, ritiene che in relazione all’intervento prospettato possa accedere all’agevolazione prevista in quanto la sostituzione di una caldaia adibita sia a riscaldamento che ad acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria è da considerare intervento trainante, sempre ché tale produzione avvenga con una caldaia a condensazione o con una a pompa di calore, mentre, per la funzione di riscaldamento, la sostituzione della caldaia con una termostufa a pellet è da considerare quale intervento trainato.
COSA RIENTRA?
Negli interventi trainati rientrano le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico e la detrazione del 110% si applica solo se gli interventi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempre che assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.
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