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SUPERBONUS E ABUSI EDILIZI

Immagine del redattore: Davide LonardiDavide Lonardi

Aggiornamento: 18 apr 2022

COME SANARE LE IRREGOLARITÀ ACCEDENDO ALLE AGEVOLAZIONI

Superbonus e abusi edilizi

A partire da maggio 2020 con il Decreto Rilancio le agevolazioni fiscali sono state elevate al 110%, ciò mira ad incentivare la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica degli immobili esistenti. Uno dei principali criteri imposti dal legislatore per accedere a questi bonus è che non siano presenti difformità o che eventuali abusi edilizi vengano preventivamente sanati prima di procedere con i lavori. Ciò fa comprendere l’intenzione di portare, in breve tempo, al riordino urbanistico e catastale del patrimonio immobiliare nazionale.

TUTTI I PASSAGGI

  1. Andrà incaricato un tecnico abilitato che avrà il compito di certificare mediante asseverazione di conformità urbanistica l’eventuale assenza di irregolarità presenti sull’immobile. Per verificare la corrispondenza tra immobile e titolo edilizio è necessaria l’acquisizione di tutte le pratiche ufficiali e le eventuali varianti in corso d’opera o successive alla costruzione, mediante le quali è stata autorizzata la realizzazione dell’edificio.

  2. Il proprietario dell’immobile o un tecnico abilitato incaricato potrà richiedere tutta la documentazione necessaria all’Ufficio tecnico del Comune in cui è stato realizzato l’immobile. Chiunque può prendere visione e richiedere una copia dei titoli edilizi e della relativa documentazione tecnica, richiedendo una copia conforme degli elaborati in archivio. Allo stesso modo andranno reperite mediante visura catastale gli elaborati depositati al catasto fabbricati, al fine di verificarne la corrispondenza con lo stato di fatto e con le pratiche comunali autorizzate.

SUPER BONUS E ABUSI EDILIZI: LE DIFFORMITÀ

Nel caso ci siano delle difformità è essenziale inquadrare la portata degli abusi. Prima di tutto è l'Agenzia delle Entrate, che dichiara che “l’agevolazione è riconosciuta per i lavori di edilizia libera su immobili non ancora condonati”.

  1. Per le minime difformità è ammessa una tolleranza tra stato di fatto e progetto entro il limite del 2%. In questo caso è sufficiente che il professionista produca una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” che certifichi che la discordanza rispetta tale limite massimo per accedere al Superbonus.

  2. Gli abusi di modesta entità riguardano opere conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, mentre sono considerati abusi non sanabili i lavori palesemente in contrasto con essi. Le irregolarità urbanistiche lievi comprendono delle piccole modifiche interne come la realizzazione, la demolizione o lo spostamento di tramezze interne.

  3. Mentre sono da ritenersi gravi le opere palesemente prive di autorizzazione, ma anche quelle non conformi al regolamento di igiene come ambienti con altezza inferiore a quelle previste dal regolamento d’igiene.

In molti casi non è semplice determinare l’entità del singolo abuso ed è comunque sempre responsabilità del tecnico incaricato produrre una dichiarazione asseverata di regolarità urbanistica ed edilizia del fabbricato. Nella maggior parte dei casi è possibile presentare al Comune una richiesta di sanatoria edilizia vera e propria, che al fine di regolarizzare l’immobile, prevede il versamento di una sanzione pecuniaria commisurata all’entità degli abusi.

In altri casi gli abusi vanno demoliti per riportare i luoghi alla condizione originaria.

La sanatoria permette di regolarizzare interventi edilizi non preventivamente autorizzati, in assenza o in difformità al titolo abilitativo e di fruire successivamente a pieno titolo delle detrazioni fiscali. E’ dunque evidente che condizione necessaria alla richiesta degli incentivi maggiorati al 110% è l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

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